Protezione Ravvicinata
Premessa
Chiariamo una volta per tutte le informazioni relative alla professione della cosiddetta "Guardia del corpo", figura che nel nostro ordinamento giuridico non esiste.
Come già accennato nel capitolo dedicato agli Operatori di Sicurezza, secondo il Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza del '31, che si occupa, tra l'altro, dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico, solo le FF. PP. possono occuparsi di tutela della persona.
La professione di "Bodyguard" (servizio armato in difesa alla persona) non è soggetta ad autorizzazione.
A parte i casi di auto-tutela previsti dalla legge (art.52 e 54 C.P.), solo l'autorità di PS e le FF.PP. possono occuparsi della difesa alle persone.
I privati che se ne occupassero sarebbero sanzionati, se non altro, a norma dell'art. 347 c.p. per usurpazione di pubbliche funzioni.


Protezione Terzi
